martedì 15 dicembre 2015

Senza piano esecutivo di gestione e piano della performance non è possibile erogare la retribuzione di risultato e il salario accessorio ai dipendenti degli enti locali.

Sono queste le conclusioni della deliberazione 161/2013 della Corte dei conti del Veneto.
Un Comune, a causa del commissariamento e nonostante una forte attività di programmazione, non è riuscito ad approvare definitivamente il Peg del 2012.
Nei primi mesi del 2013 è sorto quindi il dubbio se erogare o meno i compensi relativi alla retribuzione
di Gianluca Bertagna - Il Sole 24 Ore
 
TUEL Art. 169. Piano esecutivo di gestione
(articolo così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)
1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa.
Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.
3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.
 
In considerazione di quanto sopra espresso ed evidenziato l'Associazione Obiettivo Comune ha scritto al Responsabile della trasparenza del comune di Casal Velino che non risulta a tutt’oggi eseguita la pubblicazione obbligatoria sul sito internet del Comune riguardante il PEG ( Piano Esecutivo di Gestione ) 2015 ai sensi dell’art. 174 comma 4 TUEL 267/2000
Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati
"Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato."
Per queste motivazioni ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013, ha chiesto che la pubblicazione omessa venga eseguita. 

L'Associazione Obiettivo Comune ha chiesto la pubblicazione del PEG in virtù delle reiterate dichiarazioni del Sindaco che a giustificazione dell'adeguamento delle indennità di funzione per i componenti della giunta comunale a più riprese ha ribadito che il Comune superava i 5.000 abitanti e che quindi il provvedimento rientrava nel perimetro della norma ( non per gli scriventi )
 
Orbene non si capisce perché se il Comune supera i 5.000 non è stato approvato e pubblicato il PEG.
Se qualche dipendente non percepirà il salario accessorio previsto sa con chi protestare....